Lesioni personali causate dall’inadeguatezza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Technician installing solar panels on a rooftop for sustainable energy solutions.

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Premessa

 

Nel caso di specie si è affrontata la situazione di un Lavoratore Tizio, impiegato presso l’azienda Alfa da circa 5 anni. Tizio ha sempre dimostrato un elevato livello di impegno e dedizione, non avendo mai fatto ricorso a malattia fino a quando si è rivolto al nostro studio.

Fatti 

 

Il lavoratore, circa un anno prima di richiedere assistenza legale, richiedeva la sostituzione delle sue scarpe antinfortunistiche, che risultavano notevolmente usurate. L’azienda Alfa ha provveduto a fornire un nuovo paio di scarpe della medesima tipologia, specificando di non sostituire il plantare personalizzato che il Lavoratore utilizzava da oltre due anni. Tuttavia, a partire dal secondo giorno di utilizzo delle nuove calzature, il Cliente ha iniziato a manifestare sintomi di malessere mai precedentemente riscontrati, tra cui dolori ai piedi, alle gambe e all’anca sinistra, accompagnati da difficoltà nella deambulazione e nel carico del peso sull’arto inferiore sinistro.

Interventi e Accertamenti

 

Il Lavoratore informava  prontamente i suoi diretti superiori, riguardo ai problemi di salute riscontrati. Nonostante le segnalazioni, l’azienda ha limitava le sue azioni a visite sporadiche in infermeria, senza intraprendere ulteriori e più concrete misure per affrontare la situazione. Solo successivamente, dopo circa nove mesi, Tizio otteneva un incontro con il Medico Competente, il quale registrava la che gran parte degli accertamenti medici erano stati effettuati autonomamente e a spese del lavoratore. Il medico competente richiedeva dunque un ulteriore accertamento neurologico, il quale non ha rivelava patologie significative.

Nel corso dei mesi successivi, Tizio ha continuato a trovarsi costretto a rimanere a casa per malattia,  esortato sul punto anche dall’azienda, accumulando un totale di 175 giorni di assenza, a fronte di un massimo di 180 giorni consentiti annualmente.  Durante gli sporadici intervalli di lavoro effettivo al lavoratore non veniva cambiata la mansione e non venivano adottate prescrizioni particolari in merito alle calzature, causando così ricadute ripetute nella malattia. A dieci mesi dopo i primi sintomi l’azienda ha disposto una visita specialistica podologica, che ha confermato l’assenza clinica di criticità particolari.

Ritardi e Misure Adottate

 

Solo ad un anno circa dalla manifestazione della sintomatologia, l’azienda Alfa ha organizzava una visita presso un centro ortopedico per la realizzazione di scarpe antinfortunistiche personalizzate, ma tali dispositivi rimanevano in attesa di realizzazione per mesi. Inoltre, il 26 febbraio 2024, a un anno dall’insorgere del problema, l’azienda siglava un accordo con il Lavoratore, destinandolo temporaneamente a mansioni che non richiedevano l’uso di calzature antinfortunistiche.

Il caso affrontato assistendo il Lavoratore coinvolge più temi di rilevanza giuslavoristica:

  1. Obbligo di Sicurezza del Datore di Lavoro

Il primo tema riguarda l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, sancito dall’articolo 2087 del Codice Civile. Questo articolo impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in esame, la sostituzione delle scarpe antinfortunistiche senza considerare l’ergonomia e le specifiche esigenze del lavoratore ha portato a conseguenze negative sulla salute di quest’ultimo, configurando una potenziale violazione di tale obbligo.

  1. Responsabilità Civile del Datore di Lavoro

La responsabilità civile del datore di lavoro è un altro tema centrale. In base al principio della responsabilità extracontrattuale, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal lavoratore a causa di inadempimenti o negligenze nella gestione della sicurezza sul lavoro. La situazione di Tizio, che ha subito danni fisici e psicologici a causa della sostituzione inadeguata dei DPI, potrebbe dar luogo a richieste di risarcimento danni.

  1. Malattia e Tutela del Lavoratore

Il tema della malattia e della relativa tutela è cruciale. La legge italiana prevede specifiche disposizioni riguardanti il diritto del lavoratore a ricevere un trattamento equo in caso di malattia, inclusa la protezione contro il licenziamento e il diritto a ricevere indennità di malattia. La situazione di Tizio, costretto a lunghe assenze per malattia, solleva interrogativi sulla corretta applicazione di tali norme e sulla necessità di un adeguato supporto da parte dell’azienda.

  1. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Un altro aspetto giuridico rilevante è quello relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare il Decreto Legislativo 81/2008, stabilisce che i DPI devono essere adeguati ai rischi presenti e devono garantire la protezione del lavoratore. La sostituzione delle scarpe antinfortunistiche senza un’adeguata valutazione delle esigenze ergonomiche del lavoratore rappresenta una violazione di tali disposizioni.

  1. Contratti Collettivi e Normative Aziendali

Infine, è importante considerare il ruolo dei contratti collettivi e delle normative aziendali. Questi strumenti possono prevedere disposizioni specifiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché le modalità di gestione delle assenze per malattia. La mancata osservanza di tali disposizioni da parte dell’azienda potrebbe comportare ulteriori responsabilità.

Intervento di assistenza legale

 

Dalla cronistoria esaminata, emergeva chiaramente che le assenze per malattia di Tizio non erano riconducibili a una condizione patologica preesistente, ma piuttosto a una lesione dell’integrità fisica causata dalla sostituzione dei DPI senza le necessarie considerazioni ergonomiche. L’aggravamento della situazione era attribuibile all’assenza di interventi adeguati da parte dell’azienda, che ha tardato molto a rispondere alle ripetute segnalazioni del lavoratore. Si consigliava al cliente di formalizzare stragiudizialmente la propria posizione in modo chiaro in modo da cristallizzare al cronistoria degli eventi, sorretta da una copiosa documentazione. Si redigeva dunque una missiva di diffida nella quale si rappresentavano gli aspetti summenzionati e le ricadute in tema di responsabilità del datore di lavoro, invocando un pronto intervento risolutore ed una riparazione dei danni già cagionati, tra cui quelli relativi alle spese per accertamenti, quelli relativi al danno biologico per i lunghi periodi di malattia e per i disagi esistenziali da questa procurati. Si inquadrava l’intervento scritto sia come potenzialmente produttivo di un dialogo fattivo con la datrice sia, in caso di mancato positivo riscontro,  come propedeutico ad un’eventuale vertenza giudiziale avente ad oggetto il caso.

La Soluzione

 

L’azienda, riconoscendo in parte le proprie mancanze,  ha posto in essere una condotta collaborativa, e si è negoziato un accordo risarcitorio che ha composto la vicenda concluso in sede prodotta che ha permesso al lavoratore di essere ristorato con soddisfazione del danno patito ed ha permesso di poter riprendere in mano la propria vita lavorativa scongiurando ulteriori patologie.