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La sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 7 agosto 2024 n. 452, offre lo spunto per riflettere su alcune questioni di rilevanza lavoristica, con particolare attenzione all’efficacia del patto di non concorrenza nei confronti del lavoratore, documento su cui spesso si accavallano interpretazioni di tipo diverso e sul quale si rileva un significativo tasso di contenzioso giudiziale.
La società Alfa ha contestato la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto l’opposizione contro il decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle differenze retributive richieste da un ex dipendente, Tizio.Â
Tizio, assunto come dirigente nel 2009 e successivamente passato alle dipendenze di vari soggetti giuridici attraverso diverse operazioni societarie, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro. Contestualmente alla sua assunzione, Tizio aveva firmato un patto di non concorrenza con la società datrice di lavoro, Beta.
Nel dicembre 2017, Tizio è stato licenziato a causa della cessazione dell’attività aziendale. Durante l’esecuzione del contratto di affitto d’azienda, la società locatrice, Gamma, è stata dichiarata fallita, e Tizio ha presentato domanda di insinuazione al passivo nei confronti di Gamma.
Il giudice di primo grado, nel respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo presentata da Alfa, ha rilevato che non era contestata la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. Ha inoltre rigettato l’eccezione di compensazione ex art. 1302 c.c., sollevata da Alfa, basata su un controcredito derivante dalla presunta violazione del patto di non concorrenza firmato all’inizio del rapporto di lavoro. Il giudice ha osservato che la violazione del patto di non concorrenza non era stata fatta valere in sede di ammissione al passivo nei confronti di Tizio dal fallimento. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non configurabile la violazione del patto di non concorrenza, rilevando che l’attività aziendale di Beta, datrice di lavoro di Tizio al momento del licenziamento, era cessata a seguito del fallimento. Pertanto, secondo il primo giudice, non si configurava la possibilità di un danno concorrenziale.
Alfa ha basato il suo gravame sulla corretta interpretazione della validità del patto di non concorrenza nonostante il fallimento di Beta. Alfa ha sostenuto che l’obbligo di Tizio di rispettare il patto persisteva anche dopo la cessazione dell’attività aziendale, poiché le obbligazioni relative erano state già adempiute dalla parte datrice di lavoro. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza in commento, ha accolto l’appello presentato, ritenendo sussistenti i presupposti per opporre in compensazione il controcredito vantato.
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1. Validità del Patto di Non Concorrenza Post-Fallimento
La Corte ha stabilito che il patto di non concorrenza non perde la sua efficacia a seguito del fallimento della società datrice di lavoro, soprattutto quando le obbligazioni relative siano state integralmente adempiute dalla parte fallita.
2. Legittimazione ad Agire in Compensazione
La legittimazione ad agire in compensazione è stata riconosciuta alla società appellante in quanto coobbligata solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. La Corte ha osservato che il patto di non concorrenza, pur essendo un accordo accessorio al contratto di lavoro, mantiene la sua efficacia anche dopo la cessazione dell’attività aziendale.
3. Funzione Protettiva del Patto di Non Concorrenza
La Corte ha chiarito che il patto di non concorrenza ha una funzione protettiva per il datore di lavoro, finalizzata a salvaguardare il patrimonio immateriale dell’azienda. Tale interesse non viene meno con la dichiarazione di fallimento.
4. Violazione del Patto di Non Concorrenza
La Corte ha ritenuto che Tizio, nella sua successiva posizione presso una società operante nello stesso settore di Beta, abbia effettivamente violato il patto di non concorrenza. Le attività svolte da Tizio comprendevano funzioni che potevano comportare un rischio competitivo per l’ex datore di lavoro.
5. Quantificazione del Controcredito
La Corte ha accertato la quantificazione del controcredito opposto in compensazione come congrua e legittima sulla base della documentazione prodotta.
6. Rinuncia Tacita alla Violazione del Patto
La Corte ha respinto le eccezioni sollevate da Tizio in merito alla presunta rinuncia tacita da parte di Beta a far valere la violazione del patto.
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> Cass. Civ. 1° marzo 2021, n. 5540: La Corte di Cassazione ha affermato che il patto di non concorrenza mantiene la sua efficacia anche dopo la cessazione dell’attività aziendale, purché le obbligazioni siano state adempiute.
> Cass. 11 novembre 2022, n. 33424: La sentenza ha ribadito l’autonomia funzionale del patto di non concorrenza rispetto al contratto di lavoro, sottolineando che il patto può persistere anche in caso di fallimento dell’azienda.
> Trib. Siena 1° aprile 2022, n. 35: Il Tribunale di Siena ha confermato che il patto di non concorrenza ha una funzione protettiva per il datore di lavoro e che tale interesse non viene meno con la dichiarazione di fallimento.
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La decisione della Corte d’Appello di Venezia del 7 agosto 2024 rappresenta un significativo precedente in materia di patto di non concorrenza. La sentenza sottolinea l’importanza di tali patti per la protezione del patrimonio immateriale delle aziende e chiarisce che la loro efficacia può persistere anche dopo il fallimento della società datrice di lavoro. A tale scopo una corretta redazione del patto da parte di un Studio Legale mette al riparo da possibili divergenze interpretative.